Il fisco, i gradi di libertà ed il comodato d’uso gratuito

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Si avvicinano le scadenze fiscali più temute anche per l’incertezza che continua a regnare sovrana sul quantum impositivo, a causa del dopo Imu e dell’applicazione da parte delle amministrazioni di un carico fiscale che complessivamente supera quello ammesso se si considerano le aliquote precedentemente applicate dell’Imu. Un impasse fiscale che troverà solo lentamente un certo ripianamento.

Intanto, quanti hanno il  diritto di godimento sui beni immobili dovranno pagare sia la Tasi che la Tari, così come, in base alle modifiche intervenute l’anno scorso, anche l’Imu, salvo che le singole amministrazioni non decidano di applicare una disciplina fiscale separata per il comodato d’uso gratuito, o spostando il carico fiscale dal comodante al comodatario o prevedendo un’esenzione d’imposta.

Deve essere il comune a valutare stavolta i casi specifici di detrazione, nonché di esenzione. Sembra quasi voler essere un accenno all’approccio regionalista e di autonomia territoriale tanto enfatizzati in quest’ultimo periodo. Quindi, se l’immobile viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta in primo grado e questo funge da abitazione principale (prima casa), deve essere il comune a disciplinarlo come caso di esclusione dal pagamento dell’Imu.

Comodato d’uso gratuito. Come sta cambiando

Libertà viene data alle amministrazioni nel personalizzare il regime delle detrazioni e delle esenzioni.

Ciò sicuramente ha creato non poca confusione, di fronte alla mossa inattesa. Molti comuni non hanno stabilito ancora le aliquote, facendo slittare così il pagamento Tasi dal 16 giugno 2014 al 16 ottobre 2014.

Anche per quanto riguarda la Tasi, molto peso hanno i gradi di libertà sul comodato d’uso gratuito. Il carico fiscale va ripartito fra proprietario e inquilino, ovvero tra proprietario/comodante e comodatario, nella percentuale di ripartizione stabilita dal comune. Disorientamento delle amministrazioni comunali che non sono riuscite a stabilire ancora quale sarà il criterio adottato per la ripartizione del carico fiscale. Intanto, non si può non pagare la Tasi e, quindi, cosa dovrà pagare il comodatario? Una percentuale del 10% sull’importo complessivo.

C’è stato, quindi, un veloce recepimento dell’istituto associato al diritto di godimento, senza corrispettivo, tale da equipararlo agli occhi del fisco, rispetto agli altri diritti. Mentre l’usufrutto è un diritto reale, il comodato d’uso gratuito è solo un diritto di godimento ma comporta comunque degli obblighi fiscali. Il proprietario resta tale ed è a suo carico l’Imu (da ora per le classi immobiliari previste dalla legge, Iuc).

Quindi, se l’immobile dato in comodato è stato acquistato contraendo un mutuo, gli interessi sono certamente detraibili dal proprietario, in sede di dichiarazione dei redditi. D’altra parte, il legislatore cerca di parificare diritti e doveri, sul fronte del comodatario, garantendogli la detraibilità delle spese di ristrutturazione.

In buona sostanza, il comodato d’uso gratuito diventa sempre meno quella figura di comodo che era in partenza. Tutto, poi, dipende dai gradi di libertà

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