L’autocertificazione è la facoltà riconosciuta ai cittadini di attestare determinati stati, fatti e qualità personali attraverso una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno, senza dover richiedere ed esibire certificati anagrafici rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.

Disciplinata in origine dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, questa procedura ha acquisito efficacia generale con il Decreto Semplificazioni (Legge 11 settembre 2020, n. 120), che ne ha sancito la cogenza anche nei rapporti con i soggetti privati.
Che cos’è l’autocertificazione e quale valore legale possiede secondo la legge?
Sul piano giuridico, l’autocertificazione rappresenta una dichiarazione sostitutiva che produce i medesimi effetti legali dei certificati emessi dagli uffici pubblici. La logica del legislatore, fissata nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa, è basata sull’onere per gli enti pubblici di non gravare sul cittadino con richieste di documenti attestanti informazioni già in possesso degli archivi dello Stato.
Il quadro operativo è mutato con l’entrata in vigore della Legge 120/2020, che ha soppresso la distinzione di trattamento tra Pubblica Amministrazione e settore privato. Se in precedenza istituti di credito, compagnie assicurative, notai o aziende private potevano legittimamente pretendere il rilascio del certificato cartaceo in bollo, l’articolo 2 del D.P.R. 445/2000 obbliga oggi qualsiasi interlocutore privato ad accettare l’autocertificazione. Il rifiuto opposto dal destinatario della dichiarazione integra una violazione di legge, fermo restando il diritto per chi riceve l’atto di attivare le verifiche d’ufficio trasmettendo una formale richiesta di riscontro al Comune o all’ente competente, tenuto a rispondere senza oneri.
Quali stati, fatti e qualità personali si possono attestare con l’autocertificazione?
Le materie e i dati suscettibili di dichiarazione sostitutiva sono stabiliti dall’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 per le circostanze attestate nei registri pubblici, e dall’articolo 47 per l’atto di notorietà concernente stati e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
L’ambito di applicazione comprende le principali condizioni anagrafiche, formative ed economiche del cittadino:
- I dati anagrafici, la cittadinanza e la situazione familiare quali data e comune di nascita, residenza, stato civile, appartenenza a un nucleo familiare e composizione dello stato di famiglia.
- I titoli accademici e l’iscrizione a ordini professionali compresi il conseguimento di diplomi, lauree magistrali, abilitazioni di legge e appartenenza ad albi professionali.
- La posizione patrimoniale e tributaria con particolare riguardo al codice fiscale, alla partita IVA, al reddito complessivo annuo, all’indicatore ISEE e alla condizione lavorativa o di quiescenza.
- L’assenza di condanne penali e pendenze giudiziarie limitatamente alla dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato e di non essere destinatario di misure di sicurezza o prevenzione.
Restano tassativamente esclusi dal campo di applicazione dell’autocertificazione i certificati medici, veterinari, igienico-sanitari e di conformità alle norme di sicurezza. Trattandosi di riscontri tecnici e peritali che postulano un accertamento clinico o strumentale da parte di un professionista abilitato, questi titoli conservano la necessità di un’attestazione ufficiale originale.
Come compilare una dichiarazione sostitutiva valida e quali elementi non devono mancare?
La validità giuridica dell’autocertificazione è subordinata alla presenza di specifici requisiti formali, benché la stesura non imponga formulari prestampati e possa avvenire liberamente su carta semplice o supporto digitale.
La parte iniziale dell’atto deve recare le generalità complete del sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Segue l’espresso richiamo alle sanzioni penali dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, clausola che conferisce all’atto efficacia probatoria e ne definisce i confini di responsabilità. L’oggetto della dichiarazione deve essere circoscritto e formulato in termini univoci, evitando formulazioni generiche che potrebbero inficiare la trasparenza dell’attestazione.
Il documento acquista perfezionamento con l’apposizione della data, del luogo e della firma autografa o digitale del dichiarante. Qualora l’atto non sia sottoscritto alla presenza diretta del funzionario o dell’operatore incaricato, sussiste l’obbligo formale di allegare copia fotostatica fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità, requisito la cui omissione comporta la nullità procedurale della dichiarazione.
Esempio pratico: fac-simile di autocertificazione generica pronto all’uso
Il modello seguente riporta lo schema standard conforme alle prescrizioni di legge, utilizzabile nei rapporti sia con le amministrazioni pubbliche sia con enti e operatori privati:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome: ____________________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________________
Nato/a a: _____________________________________ Prov. (____) il ___/___/_____
Codice Fiscale: ______________________________________________________________
Residente a: __________________________________ Prov. (____) CAP: ___________
In Via/Piazza: _____________________________________________ n. ______________
Telefono/Email: ______________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
- Di essere residente all’indirizzo sopra indicato;
- Di trovarsi nella seguente condizione / Di essere in possesso del seguente titolo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): i dati sopra riportati sono raccolti
e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e Data: ________________________, lì ___/___/_______
Firma del Dichiarante:
___________________________________________________________
(Allegare copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità ove la dichiarazione non sia sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto).
Cosa si rischia in caso di dichiarazioni false o mendaci?
L’ordinamento sanziona con severità le attestazioni mendaci rese nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive, bilanciando la semplificazione procedurale con la responsabilità penale del dichiarante.
La contestazione di una dichiarazione non veritiera determina conseguenze legali immediate:
- La decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti mediante l’atto viziato da falsità, con la revoca di provvedimenti favorevoli, l’esclusione da graduatorie pubbliche e la ripetizione dell’indebito per le erogazioni patrimoniali ricevute.
- L’imputazione penale per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale e dell’articolo 495 del Codice Penale, con pene che comportano la reclusione fino a tre anni.
Gli enti procedenti esperiscono controlli a campione e accertamenti mirati avvalendosi dell’interoperabilità delle banche dati nazionali, quali l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l’INPS e l’Agenzia delle Entrate. Qualora emerga una discrepanza tra quanto attestato e le risultanze d’ufficio, l’amministrazione procede alla revoca del provvedimento e all’inoltro della comunicazione di reato alla competente Procura della Repubblica.
FAQ – Domande frequenti
Un soggetto privato può rifiutare l’autocertificazione?
No, la Legge 120/2020 impone anche ai soggetti privati l’obbligo normativo di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’autocertificazione è soggetta all’imposta di bollo?
No, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono esenti dall’imposta di bollo e da diritti di cancelleria o segreteria.
Qual è il termine di validità temporale della dichiarazione?
Ha la stessa validità del certificato sostituito: sei mesi per dati soggetti a mutamento, illimitata per stati immutabili.
I cittadini di Paesi terzi possono avvalersi dell’autocertificazione?
Sì, purché regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente agli stati e fatti accertabili da soggetti pubblici italiani.
La sottoscrizione necessita di autenticazione notarile o comunale?
No, è sufficiente la sottoscrizione in presenza dell’operatore ovvero l’allegazione della copia del documento d’identità valido.