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Codice Tributo 2003. Cosa c’è da sapere.

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Siete ancora nel bel pieno dei vostri adempimenti fiscali, riguardo all’acconto Ires codice tributo 2003?  Anche a voi, quindi, è stato concesso quel po’ di respiro e siete tra le imprese che potranno pagare fino al 20 agosto 2014.

Questo è il periodo in cui si fa gran parlare di paradisi fiscali, insediamento di attività all’estero. Comunque, si è ancora in attesa di quell’armonizzazione fiscale che è alla base del traguardo europeo ed il cui obiettivo non è solo l’eliminazione della doppia imposizione ma l’abolizione di tutti quegli ostacoli che possono creare differenziali di competitività. Che ci si voglia credere o no, purtroppo, anche la politica economica è alla base di un pensiero. Se non si possono eliminare i paradisi fiscali, si sta allora prospettando un inasprimento dell’Ires per le società residenti in paradisi fiscali che versano le tasse sui dividendi in Italia. Ciò, in ragione, anche del diverso regime di partecipazione alla base imponibile Ires delle plusvalenze patrimoniali.

Tornando, al codice Tributo 2003, ecco alcune informazioni utili.

Riepiloghiamo le scadenze fiscali e qualche informazione utile

I soggetti interessati sicuramente già saranno a conoscenza delle scadenze fiscali e di ogni altra informazione riguardo all’adempimento fiscale. Ma qui ci interessa, anche, condurre qualche spunto di riflessione.

Abbiamo premesso che l’obiettivo dell’Europa è raggiungere un alto grado di semplificazione ed unificazione dei regimi fiscali ma ci stiamo avvicinando, sulle orme della crisi e degli incentivi allo sviluppo ed alla crescita, ai regimi differenziati. Quindi, vi saranno dei soggetti che avranno una scadenza fiscale ed altri che ne avranno un’altra; dei soggetti residenti in paradisi fiscali a cui sarà concesso un trattamento ed altri. Ciò non ci convince del tutto ma sembra la transitoria realtà da vivere, chissà ancora per quanto tempo.

Ecco alcune informazioni per chi non le dovesse conoscere (non solo il codice Tributo 2003).

Se siete tra i soggetti a cui è stata concessa la proroga dovrete pagare con una maggiorazione dello 0,40%. Questo dettaglio riguarda quasi tutti, visto il boom che si è registrato per i nuovi minimi, ovvero per tutte quelle nuove attività imprenditoriali che hanno deciso di aderire al sistema fiscale agevolato (No Iva, No Irap). E’ stata un po’ presa a prestito l’ottica incentivante dei “Free zone” e dei paradisi fiscali, in cui si offrono trattamenti di privilegio, a regime differenziato, rispetto al resto del mondo. Così, per spezzare il circuito vizioso della crisi, si ritorna a creare delle differenze, da arginare con il tempo.

Oltre che i nuovi minimi, i soggetti in proroga sono anche le società soggette agli studi di settore. Che cosa sono gli studi di settore? Delle contabilità di natura presuntiva che tengono conto dei profitti medi del settore, e non di quelli effettivi generati dall’azienda aderente. Il saldo Ires (codice tributo 2003) è da versare, quindi, entro il 20 agosto 2014.

Appena ieri è scaduto il termine per pagare l’Unico 2014 per chi non rientra nella proroga.

Caso a parte per la contribuzione delle società di capitali. Tutto dipende dalla data di approvazione del bilancio.

In ogni caso, il sito dell’Agenzia delle entrate è chiaro e funzionale e vi fornirà informazioni utili per ogni codice tributo inserito, nonché su come si può compilare il modello F24. Ormai, il singolo contribuente non è detto che debba rivolgersi al consulente fiscale o commerciale per calcolare quanto pagare, visto che Internet, alla portata di tutti, consente anche di acquisire tutte le informazioni utili. Possiamo compilare, in totale autonomia, il modello F24 (codice tributo 2003). La legge non impone di avvalersi di consulenti del settore. Capiamo, però, la difficoltà che spesso trovate ad orientarvi nell’ambito.

Leggi  Il nuovo regime dei minimi
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