Il diritto di prelazione sugli immobili residenziali

diritto di prelazione sugli immobili residenziali

Il diritto di prelazione sugli immobili residenziali è previsto qualora il locatore di un immobile adibito ad uso residenziale decida, alla prima scadenza contrattuale, di negare il rinnovo delle condizioni d’affitto poiché desidera vendere o iniziare lavori di ristrutturazione sull’immobile in questione.
Tale diritto di prelazione sugli immobili residenziali è previsto dall’articolo 3, g, della legge 431 del 1998 e prevede nello specifico che l’inquilino abbia la precedenza (se non sussistono condizioni deterrenti) agli altri eventuali acquirenti interessati all’immobile (in caso di vendita) o ad essere ricontattato per primo nel momento in cui, a seguito dei lavori di ristrutturazione, l’immobile sia nuovamente pronto per essere affittato.
Nel caso in cui si verifichi uno dei casi sopra descritti, il locatore deve dunque comunicare la sua decisione in forma scritta e specificare tutte le condizioni previste affinché possa essere esercitato il diritto di prelazione sugli immobili residenziali (tale diritto va esercitato entro 60 giorni). Alla scadenza dei suddetti 60 giorni, in caso di compravendita, l’inquilino dovrà corrispondere il prezzo dell’immobile.

I casi in cui subentra il diritto di prelazione sugli immobili residenziali

Abbiamo premesso che il diritto di prelazione sugli immobili residenziali subentra nel momento in cui il locatore vuole vendere o ristrutturare un immobile precedentemente affittato.
Per la precisione, secondo la legge 431 del 1998, il diritto di prelazione sugli immobili residenziali ha validità quando il locatore vuole vendere l’immobile a terzi e non possiede altri immobili ad uso abitativo oltre a quello in cui abita oppure quando l’immobile si trova in un edificio danneggiato o in uno stabile da ristrutturare integralmente, demolire o ampliare.
Viene da sé, ovviamente, che, per quanto riguarda il caso della vendita, il locatore ha completa scelta sul diritto di prelazione sugli immobili residenziali all’inquilino, come previsto dagli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392.

I casi in cui non sussiste il diritto di prelazione sugli immobili residenziali

Il conduttore non ha alcun diritto di prelazione sugli immobili residenziali qualora la vendita avvenga nel mezzo della locazione, quando il proprietario ha la precisa intenzione di vendere a terzi o affittare ad un altro inquilino dopo il termine del contratto, quando il locatore è comproprietario dell’immobile a titolo ereditario (hanno diritto i coeredi) e quando viene effettuato trasferimento a favore del coniuge o dei parenti fino al secondo grado. L’inquilino non ha diritto di prelazione sugli immobili ad uso residenziale neanche quando l’immobile viene venduto in maniera coattiva.

fonte: www.blog.mioaffitto.it

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