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Il dipendente licenziato ha diritto alla disoccupazione?

Quando si viene licenziati, si devono affrontare numerosi problemi professionali e personali, ma soprattutto di natura economica. Infatti, la perdita di un reddito stabile può causare difficoltà a sostenere le spese quotidiane e a pianificare il futuro.

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Tuttavia, ci sono degli ammortizzatori sociali che forniscono supporto a chi ha perso il lavoro, come la NASpI (Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego) o indennità di disoccupazione.  È fondamentale, però, comprendere come evitare di perderla.

Come richiedere la NASpI?

Per ottenere la NASPi è necessario inviare la domanda all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, oppure dalla fine del periodo di maternità indennizzato.

Se la maternità è iniziata mentre il lavoratore era ancora impiegato; dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale. Se questi eventi si sono verificati durante il rapporto di lavoro poi terminato; dalla definizione della vertenza sindacale, oppure dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; dalla fine del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Il termine per inoltrare la domanda all’ente previdenziale è ridotto a 38 giorni successivi alla data di cessazione in caso di licenziamento per giusta causa.

Chi può fare richiesta?

Possono accedere alla NASpI:

  • Tutti i lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti;
  • I soci lavoratori di cooperative;
  • Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non sono eleggibili per l’indennità, invece:

  • I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Gli operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato;
  • I lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

In ogni caso, per poter beneficiare della NASpI, è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Quali tipi di recesso danno diritto alla NASpI?

Come già precisato, il lavoratore ha diritto alla NASPi ove subisca un recesso involontario del rapporto di lavoro.

Si tratta, essenzialmente, di licenziamenti comminati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a partire dal licenziamento disciplinare sia in caso di giustificato motivo soggettivo che per giusta causa.

In tale ultimo caso, a prescindere dalla colpa oppure dal dolo del lavoratore nel commettere l’infrazione punita dal datore.

Pertanto, anche i licenziamenti causati da comportamenti irregolari del datore, come ad esempio il furto di un bene aziendale oppure l’assenza giustificata del lavoratore per un periodo di tempo che legittima l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. In tali casi, il dipendente licenziato potrà richiedere ed ottenere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione da parte dell’INPS.

Continuando con i licenziamenti, il diritto ad ottenere la NASPi nasce anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro voglia procedere a riorganizzare l’azienda e, conseguentemente, far cessare una o più posizioni lavorative oppure ancora in caso di riduzione del personale a causa di un momento difficile per l’azienda.

In tutti questi casi il datore ha il pieno diritto di licenziare il personale il quale, a sua volta, avrà il pieno diritto di chiedere la NASPi.

Rientrano nel novero dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo anche le risoluzioni che derivano da una inidoneità permanente, di natura psichica oppure fisica del lavoratore, a rendere la prestazione lavorativa.

Oppure, nel caso in cui il dipendente non possa svolgere l’attività perché è venuto meno un elemento indispensabile per lavorare.

Si pensi  al lavoratore che, per motivi amministrativi, non possa più svolgere la propria attività lavorativa, ad esempio la guardia giurata che, a causa del mancato rinnovo del porto d’armi, non può svolgere il suo lavoro. Anche in questi casi è possibile, dunque, richiedere la NASPi.

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