Che cos’è il contenzioso tributario

contenzioso tributario

Il contenzioso tributario: che cos’è e in cosa consiste?

Nell’ambito dei processi giurisdizionali, il contenzioso tributario riguarda quelle cause relative al processo tributario.

Ad essere (eventualmente) interessati dal contenzioso tributario sono dunque i contribuenti che hanno impugnato un determinato atto amministrativo e si sono presentati all’attenzione della commissione tributaria.

Detto ciò, continuate a leggere e cercheremo di darvi qualche informazione preliminare (e pertanto sommaria) su quelli che sono il contenzioso tributario e le caratteristiche peculiari che lo interessano.

Dettagli da considerare in caso di contenzioso tributario

Il contribuente che volesse intraprendere la procedura prevista per il contenzioso tributario avrà un quantitativo di giorni ben preciso per impugnare l’atto impositivo e procedere secondo l’iter relativo al ricorso (a tal proposito, informatevi con cura rispetto a quelli che sono i tempi stabiliti al riguardo).

Ovviamente, nel corso di questo articolo non forniremo tutti i dettagli del processo relativo al contenzioso tributario (la materia è importante e, per questo, non può essere trattata nelle poche righe che abbiamo a disposizione), ma cercheremo di fornirvi comunque qualche utile e preziosa informazione.

Qualche altra caratteristica del contenzioso tributario

Poiché non ci addentreremo in quello che è lo svolgimento del processo relativo al contenzioso tributario, riportiamo un passo tratto da Wikiepdia.org e relativo alla sua introduzione e al ricorso del contribuente.

Nello specifico:

“Con il d.l. 70/2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) diventato legge 106/2011, e il dl 98/2011 (cosiddetto “decreto stabilizzazione”) diventato legge 111/2011, l’avviso di accertamento diviene titolo esecutivo al pari della cartella esattoriale. Entrambi danno luogo a riscossione coattiva e possono essere oggetto di impugnazione e richiesta di sospensiva con differenti termini.
Stante questa nuova disciplina, la cartella esattoriale non è più un atto obbligatorio per la riscossione del credito, l’amministrazione potrebbe limitarsi alla sola notifica dell’avviso di accertamento.
Per la cartella esattoriale, vige la precedente disciplina, che prevede il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto, perché il contribuente possa proporre ricorso. Per l’avviso di accertamento, il termine è di 90 giorni. Scaduto il termine, l’atto è trasmesso al concessionario per la riscossione coattiva. Nel caso dell’avviso di accertamento, se il contribuente propone ricorso e istanza di sospensione, l’agente di riscossione deve applicare automaticamente una sospensione delle azioni esecutive fino alla decisione del giudice tributario, ovvero per un massimo di 180 giorni: il giudice tributario ha contestualmente 180 giorni per pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva, termine oltre il quale si intende respinta” (sul sito, il seguito del paragrafo da cui abbiamo tratto questo passo).

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