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Il diritto di prelazione agraria

diritto di prelazione agraria

In un precedente post intitolato “Il diritto di prelazione sugli immobili residenziali”, abbiamo parlato di quello che è il diritto di prelazione sugli immobili residenziali, ovvero il diritto che un affittuario può possedere su un immobile nel momento in cui il locatore si rifiuta di rinnovare un regolare contratto per specifici motivi previsti dalla legge (vendita del bene o ristrutturazione dello stesso).
Oggi, ci soffermeremo invece a parlare di un altro tipo di diritto di prelazione: il diritto di prelazione agraria.
Spiegheremo infatti cos’è, sotto quali condizioni si espleta e, soprattutto, cosa comporta nello specifico per l’affittuario.

Che cos’è il diritto di prelazione agraria

Come premesso e accennato sopra, il diritto di prelazione agraria, come un qualsiasi diritto di prelazione, consiste nel diritto di precedenza per un individuo rispetto a terzi, a parità di condizioni, nell’acquisizione di un bene da cui è stato per un preciso motivo allontanato.
Qualora, infatti, il locatore voglia vendere un bene (un fondo rustico o un fabbricato agrario) che fino a quel momento aveva destinato all’affitto, l’affittuario ha diritto ad essere preferito a terzi eventuali acquirenti (art.8, legge del 26 Maggio 1965, n. 590).
Ovviamente, affinché l’affittuario possa realmente beneficiare di tale diritto, deve aver rispettato nel tempo determinate condizioni:

– deve coltivare il fondo da almeno due anni;

– non deve aver venduto altri fondi rustici negli ultimi due anni;

– la superficie del bene in questione non deve superare il triplo della capacità lavorativa della sua famiglia.

Leggi  Il diritto di prelazione sulle quote sociali

Il diritto di prelazione agraria dell’affittuario

Il diritto di prelazione agraria può essere esteso a due persone ben precise: all’affittuario (e si parla di diritto di prelazione agraria dell’affittuario) o al confinante (e si tratta di diritto di prelazione agraria del confinante).
Il diritto di prelazione agraria dell’affittuario segue passo passo le stesse cose descritte nel paragrafo precedente (art.8, legge del 26 Maggio 1965, n. 590) al fine di riunire nella stessa persona il proprietario di un fondo e colui che finora lo ha coltivato pur senza esserne diretto proprietario.
Il diritto di prelazione agraria del confinante, invece, indica il diritto di prelazione (ovvero di precedenza rispetto a eventuali terzi acquirenti) che spetta al proprietario di un terreno confinante a quello che viene improvvisamente messo in vendita (cosa molto utile, a nostro avviso, per dare al confinante possibilità di espandersi e di non aver nuovi sconosciuti vicini).
Il diritto di prelazione agraria dell’affittuario è un diritto di prelazione di tipo legale, ovvero viene stabilito per legge e non semplicemente previo accordo volontario delle due parti in causa.

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