Spesometro 2014

Spesometro 2014

Proroga al 31 gennaio per lo Spesometro 2014 (anno d’imposta 2012). Prossimo appuntamento ad Aprile

Sono dunque giunti a scadenza i tempi utili per tutti coloro che non avessero provveduto, nel mese di novembre, alla comunicazione dello Spesometro 2014 (anno d’imposta 2012). Come leggiamo dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, infatti, “gli operatori finanziari devono comunicare entro il 31 gennaio 2014 (provvedimento del 7 novembre 2013) i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica)”.

Detto ciò, vi ricordiamo come la prossima scadenza prevista per lo Spesometro 2014 (anno d’imposta 2013) sia fissata al mese di Aprile.

Spesometro 2014, compilazione e invio del modulo: qualche info su come fare

Procedere alla comunicazione dello Spesometro 2014 non è una cosa complicata.

Per la precisione, infatti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti appositi software di compilazione e di controllo.

Detto ciò, affrettatevi e provvedete nei tempi utili alla comunicazione dei dati richiesti (la prossima scadenza è fissata per il mese di Aprile): solo in questo modo, del resto, potrete evitare le pesanti sanzioni previste per coloro che si sottrarranno all’impegno. Nello specifico, lo ricordiamo, la mancata comunicazione dello Spesometro 2014 potrebbe costarvi una cifra che oscilla tra i 258 e i 2.065 euro.

(Per maggiori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Cosa comunicare nello Spesometro 2014

Come certamente ben saprete, lo Spesometro 2014 riguarda tutti coloro che abbiano effettuato transazioni (le cosiddette cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) per cui è prevista l’emissione obbligatoria di fattura (o le transazioni, sempre cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, a partire da 3.600 euro in caso di operazioni per cui la fattura non sia dovuta).

E da quanto leggiamo sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione effettuata, dovranno essere riportati i dati anagrafici relativi al contribuente che sta provvedendo alla comunicazione, gli importi totali di ogni singola transazione, la data della transazione e il codice fiscale dell’operatore che si è incaricato di ricevere il pagamento elettronico.

 

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